Statuto Associazione Culturale Contrada Arboreto
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita nella città di Artena Provincia di Roma la “Associazione culturale Contrada Arboreto”, di seguito detta Associazione. Si allega allo statuto il verbale della ricerca storica dove si evince che l’attuale Contrada Via Velletri nel periodo che va dal 1500 al 1600 era presidiata dalla Villa Arboreto di proprietà della famiglia Massimo. Si allega allo Statuto il relativo stemma della famiglia Massimo.
Art. 2 – Finalità
L’associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione dei valori della cultura Artenese e di promuovere attività ricreative nell’ambito della Contrada Arboreto (Via Velletri). L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, ma può esercitare attività economiche che non prevedono la diffusione di utili tra gli associati. Pertanto i ricavi dell’Associazione sono destinati al raggiungimento dei suoi fini tramite la costituzione di un Fondo comune. Il Fondo comune o patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati con il ricavato delle manifestazioni ricreative e culturali, da eventuali contributi pubblici o privati e da ogni altra attività.
Art. 3 – Associati
Sono Associati ordinari tutti coloro che hanno costituito l’Associazione nonché quelli ammessi successivamente. Le persone che intendono far parte dell’Associazione possono farne domanda senza formalità al Consiglio Direttivo che delibera sulla loro ammissione. L’adesione comporta l’obbligo per gli Associati di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che in base allo stesso saranno adottate dai competenti organi dell’Associazione. La qualità di Associato si perde per recesso o per esclusione per gravi motivi. Nel primo caso la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso. Nel secondo caso l’esclusione è deliberata dall’assemblea su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo e con la maggioranza di almeno due terzi dell’Assemblea. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono chiedere il rimborso dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. In caso di morte dell’Associato gli eredi possono designare uno di loro a succedere nella posizione del defunto, che dovrà essere accolta dal Consiglio Direttivo. La qualità di Associato non è altrimenti cedibile.
Art. 4 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
Art. 5 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte l’anno e , in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L’Assemblea viene convocata con comunicazione scritta agli Associati, almeno cinque giorni prima, dal Presidente con predisposizione dell’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da un terzo degli Associati, con comunicazione scritta al Presidente che provvederà come comma precedente. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli Associati. In seconda convocazione invece sarà regolarmente costituita con la metà più uno degli Associati. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Consiglio Direttivo
- eleggere i Revisori
- approvare il programma di attività del Consiglio Direttivo
- approvare il Bilancio preventivo
- approvare il Bilancio consuntivo
- approvare le richieste di modifica dello Statuto
- stabilire l’ammontare dei contributi a carico degli Associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate con la maggioranza dei presenti alla riunione fatta eccezione per le modifiche dello Statuto che dovranno avvenire con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Associati.
Art. 6 – Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, che è nominato dall’Assemblea, è composto da nove membri.
Il Consiglio elegge le seguenti cariche:
- Presidente
- Segretario
- Cassiere
Il Consiglio, che ha la durata di anni tre fatto salvo il comma 4 Art. 3, ha i seguenti compiti:
- Al Consiglio spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
- Regolamenta la vita dell’Associazione
- Organizza il programma di lavoro per raggiungere i fini dell’Associazione
- Stila il Bilancio preventivo e quello consuntivo
- Nomina una commissione speciale per la partecipazione di ogni singola manifestazione
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la maggioranza del Consiglio stesso
Art. 7 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Viene eletto in seno al Consiglio Direttivo con la Maggioranza più uno, dei membri. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Al presidente spettano i poteri di firma. In caso di assenza del Presidente sarà compito del Segretario sostituirlo.
Art. 8 – Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei Soci Si occupa della corrispondenza. E’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
Art. 9 – Cassiere
Il Cassiere si occupa della tenuta e dell’aggiornamento dei registri contabili nonché alla conservazione della documentazione relativa agli stessi .Predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio. Al Cassiere spettano i poteri di firma per gli atti relativi alle spese e alle entrate.
Art. 10 – Collegio dei Revisori
La revisione dei conti è affidata a tre Revisori eletti dall’Assemblea per accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale. Il Collegio nomina il suo Presidente. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta scritta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio. Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta.
Art. 11 – Liquidazione
In caso di necessità l’Assemblea delibererà sulla liquidazione dell’Associazione e sull’erogazione del residuo netto prevedendone la destinazione esclusivamente a favore di altre organizzazioni non lucrative, e comunque in beneficenza e/o opere pubbliche. All’Assemblea dovranno partecipare almeno i due terzi degli associati e la relativa delibera dovrà essere approvata con i due terzi dei presenti. Nel caso in cui il numero degli associati sarà inferiore a nove, si provvederà all’estinzione dell’Associazione, e il patrimonio sarà liquidato secondo norme di legge.
Art. 12 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 13 – Presidente Onorario.
Il Presidente Onorario è una carica non avente ruolo di rappresentanza legale, ma di sola onoreficienza. Questa carica viene conferita al Sindaco della nostra città, Artena, o ad un suo rappresentante, come l’Assessore alla Cultura. Sarà cura del Presidente e del Consiglio Direttivo, comunicare la carica all’eventuale nuovo Sindaco. Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee, anche non avendo diritto di voto.
Art. 14 – Associato Onorario
La carica di Associato Onorario è istituita come ringraziamento a particolari persone, che hanno contribuito alla crescita dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo individua tali personaggi, che saranno insigniti dall’Assemblea generale degli Associati. Si possono eleggere due Associati Onorari all’anno. L’Associato Onorario partecipa alle Assemblee, anche non avendovi diritto di voto.
